Art. 3.
(Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti).

      1. Al fine di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini di cui all'articolo 1, è

 

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istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      2. La Fondazione, senza fini di lucro:

          a) gestisce l'Archivio;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, e studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

          d) cura la realizzazione dell'Atlante dei crimini nazifascisti;

          e) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      3. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      4. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il comitato scientifico;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      5. Fanno parte del consiglio di amministrazione della Fondazione:

          a) il direttore generale degli archivi di Stato, che la presiede;

          b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          d) un rappresentante del Ministero della difesa;

          e) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

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          f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          g) un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane;

          h) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni partigiane;

          i) un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

          l) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
      7. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali contributi di soggetti pubblici e privati;

          c) eventuali redditi del suo patrimonio.